PIANO CINEMA CAMPANIA 2025
Avviso Pubblico
FAQ
DISPOSIZIONI GENERALI
Modalità di presentazione delle domande
D. È possibile presentare la domanda a mezzo PEC?
R. No. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite l’applicazione web Piano Cinema Campania www.pianocinemacampania.it. Domande inviate con mezzi diversi non verranno prese in considerazione. Per eventuali necessità di chiarimenti e/o problemi tecnici è possibile inviare una richiesta di assistenza all’indirizzo assistenza@pianocinemacampania.it. La richiesta verrà gestita in orario lavorativo dal lunedì al venerdì fino al termine ultimo per la presentazione delle domande.
D. È possibile riprendere una domanda del Piano Cinema 2024 nello stato “in bozza” e inoltrarla nel bando attuale?
R. No. Occorre compilare la domanda ex novo, nei termini e con le modalità previste dall’Avviso pubblico del Piano Cinema 2025.
D. Qual è la scadenza esatta per la presentazione delle domande?
R. Il termine ultimo per la trasmissione delle domande è fissato per le ore 14:00 del 19/05/2025. Si precisa che entro tale scadenza il soggetto richiedente dovrà avere inviato la domanda completa in tutte le sue parti. Qualora il soggetto richiedente abbia effettuato l’accesso alla piattaforma, ma non abbia completato la trasmissione della domanda entro l’orario prescritto, allo scadere del termine non sarà più possibile inviare la domanda. Si precisa, inoltre, che non verranno considerate domande salvate in bozza e non inviate.
D. Per le sale cinematografiche, trattandosi di un contributo all’attività della sala e non per un progetto è sufficiente registrare i dati del soggetto che presenta domanda?
R. No. Anche per le domande di contributo all’esercizio cinematografico è necessario compilare sia l’anagrafica del soggetto che presenta l’istanza, sia la domanda dove verranno inseriti i dati della struttura, degli schermi per cui si presenta domanda, il numero di giornate di programmazione previste nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025 e la percentuale, stimata sul totale, delle proiezioni di film rispondenti ai requisiti di cui all’art. 3 comma 1 dell’Avviso.
D. La firma digitale deve essere apposta su tutta la documentazione presentata?
R. La firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente è richiesta solo per la documentazione che ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sulla modulistica prescritta per ciascuna Sezione in cui si presenta domanda. Non è necessario apporre la firma digitale dove non espressamente richiesto (ad esempio materiali artistici, curricula, contratti e partenariati etc.).
D. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e la modulistica vanno sottoscritte e timbrate anche con firma autografa?
R. No.
D: I moduli pdf possono essere aperti e compilati con qualsiasi software, su sistemi operativi Windows e Mac?
R: Il Portable Document Format (comunemente indicato con la sigla PDF) è un formato di file proprietario sviluppato da Adobe®. È un formato aperto, nel senso che sono disponibili diverse applicazioni che leggono e scrivono file PDF. Tuttavia, è consigliabile utilizzare lo standard universale messo a disposizione gratuitamente da Adobe (Adobe Reader DC ®), disponibile sia per Windows® che per gli altri sistemi operativi. Si suggerisce inoltre di salvare in locale il modulo pdf, prima della sua compilazione, prestando attenzione altresì a:
- che le impostazioni di protezione consentano la compilazione dei moduli. (File > Proprietà > Sicurezza)
- che il file non sia stato salvato in locale utilizzando lo standard PDF/A.
Soggetti richiedenti: requisiti di ammissibilità
D. Per attestare di trovarsi in una posizione di regolarità contributiva, bisogna allegare il DURC?
R. No, al momento della presentazione della domanda, la posizione di regolarità contributiva è attestata tramite auto-dichiarazione, con indicazione del numero della matricola INPS e della matricola INAIL.
Progetti ammissibili, definizioni e requisiti generali
D. Un progetto non ammesso a finanziamento in un precedente bando del Piano Cinema può essere ripresentato in questa edizione?
R. Sì. Ad ogni buon conto si segnala che nella Sezione 1. Opere audiovisive, non è possibile presentare progetti che non abbiano raggiunto un punteggio minimo di ammissibilità a finanziamento per 2 volte - anche non consecutive - nelle precedenti edizioni del Piano Cinema.
Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo
D. In tutte e tre le sezioni dell’Avviso (Opere audiovisive, Promozione ed Esercizio) per la richiesta di acconto da parte dei beneficiari è prevista la stipula di una polizza fidejussoria. Quali caratteristiche deve avere la polizza?
R. Oltre ai termini di validità indicati per ciascuna delle diverse Sezioni dell’Avviso, la garanzia a copertura dell’anticipazione, deve presentare le seguenti caratteristiche:
1. essere prestata da:
a) banche o imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB), inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
b) banche o imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (in conformità con quanto all’Art. 131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013);
2. essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o con firma digitale dal Garante, e deve poter essere verificabile telematicamente presso l’emittente, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36.
3. la somma garantita non deve mai essere inferiore all’importo complessivamente richiesto in anticipazione;
4. la garanzia deve essere rilasciata in favore della Fondazione Film Commission Regione Campania - C.F. 04859651210 con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e deve:
a) essere valida anche in caso di fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario;
b) prevedere espressamente:
- il pagamento a prima richiesta entro 30 giorni; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia delle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata al suo integrale adempimento e non alla scadenza dell'obbligazione principale;
- la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Fondazione Film Commission Regione Campania, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
- il Foro di Napoli quale Foro competente alla risoluzione delle controversie.
Sezione 1. Opere audiovisive
Soggetti richiedenti: requisiti di ammissibilità
D. Un’associazione culturale che opera con codice ATECO 59.11 può presentare domanda nella Sezione 1 Opere Audiovisive, pur non essendo un’impresa in senso stretto?
R. A partire dall’anno corrente, nella Sezione 1. Opere audiovisive possono presentare domanda esclusivamente i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile. Rientrano in questa categoria:
- Società di persone: società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice
(s.a.s.);
- Società di capitali: società per azioni (s.p.a.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.),
- Società a responsabilità limitata (s.r.l.), anche in forma semplificata;
- Società cooperative e consorzi con attività esterna;
- Gruppi europei di interesse economico;
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica;
- Imprenditori commerciali individuali, vale a dire le imprese anche a conduzione individuale,
purché iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese con la qualifica di “imprenditore
commerciale”;
- Società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano
(Stabile organizzazione).
Sono pertanto escluse le associazioni culturali, oltre che le ditte individuali, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese con la qualifica di “piccolo imprenditore”. Per la verifica del possesso del requisito il soggetto richiedente avrà cura di verificare le “Informazioni costitutive” riportate nella Visura camerale.
Per le imprese cono sede in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo che presentano domanda nella Sezione 1.2 Produzione di opere audiovisive, il requisito verrà verificato in base ai riferimenti normativi equivalenti, vigenti del Paese in cui hanno sede.
- Sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione
D. Quali requisiti devono avere i soggetti proponenti per partecipare alla Sezione Sviluppo?
R. I soggetti richiedenti per la Sezione 1.1. Sviluppo / pre-produzione dell'Avviso devono esercitare attività economica con codice ATECO primario o secondario 59.11 o 59.12, e avere sede legale oppure una unità locale nella regione Campania; in quest’ultimo caso, l’attività dell’unità locale in Campania dovrà essere riscontrabile nella documentazione prodotta e la data di attivazione dell’unità locale dovrà essere di almeno 12 mesi precedente alla data di pubblicazione sul BURC dell’Avviso pubblico, vale a dire da almeno 12 mesi prima del 7 aprile 2025. Inoltre, il soggetto richiedente dovrà detenere almeno il 50% dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto e ogni altro materiale artistico presentato, anche eventualmente in forma di opzione. Il contratto attestante la titolarità dei diritti, debitamente datato e sottoscritto da ambo le parti, dovrà avere termini di validità, eventualmente rinnovabili, per un periodo coerente con l’intera durata, comprensiva di eventuale proroga, del piano di investimento del contributo presentato unitamente alla domanda. Tale requisito deve essere mantenuto fino alla data di concessione del contributo.
- Sezione 1.2 Produzione
D. Una società può presentare una domanda nella Sezione 1.2 Produzione pur avendo sede legale in Lazio?
R. Sì. Nella Sezione 1.2 Produzione possono presentare domanda le imprese con sede in uno degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), quindi oltre alle imprese che hanno sede in Italia, anche in regioni diverse dalla Campania, possono presentare domanda anche imprese con sede in altri paesi dello SEE, purché operanti con uno dei codici ATECO (o NACE rev. 2.1) ammessi.
D. Il requisito di avere sede in uno stato dello Spazio Economico Europeo vale anche per i coproduttori?
R. No, il requisito è richiesto solo per il soggetto istante. Gli eventuali coproduttori del progetto presentato possono avere sede anche in uno stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo.
D. In caso di coproduzioni bisogna comunque allegare i contratti con gli autori, o basta il riferimento agli estremi del contratto con gli autori nel deal memo di coproduzione?
R. Sì. I soggetti che presentano domanda in qualità di produttori associati e coproduttori devono presentare tutta la documentazione relativa alla cd “catena dei diritti”.
Progetti ammissibili, definizioni e requisiti
D. Si possono presentare anche progetti seriali?
R. Sì, purché la durata dei singoli episodi e la durata complessiva siano coerenti con i requisiti stabiliti per le diverse sotto-sezioni e categorie in cui si presenta domanda. Tali caratteristiche sono dettagliate negli articoli relativi a “Progetti ammissibili, definizioni e requisiti” (art. 9 della sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione di opere audiovisive e art. 18 della sezione 1.2 Produzione di opere audiovisive).
D. Può essere presentato un progetto che nell’edizione precedente non è stato ammesso a finanziamento?
R. Sì, purché che il progetto non rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3 della Sezione 1. Opere audiovisive dell’Avviso. In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Sezione 1 Opere audiovisive dell’Avviso, integrato nella sua formulazione completa nell’Avviso di rettifica pubblicato sul sito www.fcrc.it il 09.04.2025 e sul BURC n. 22 del 11.04.2025, sono esclusi progetti già presentati, anche eventualmente in diverse sotto-sezioni, con un titolo diverso e/o da un diverso soggetto istante, che non abbiano raggiunto un punteggio minimo di ammissibilità a finanziamento per 2 volte - anche non consecutive - nelle precedenti edizioni dell’Avviso relativo al Piano Cinema. Pertanto, non rientrano nei casi di esclusione i progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento fondi, né i progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità a finanziamento una sola volta.
- Sezione 1.2 Produzione
D. L’attività minima da svolgere in territorio regionale per essere ammessi a partecipare (es. sei giorni di riprese per un lungometraggio di finzione, quattro giorni per un documentario e tre giorni di per un cortometraggio) può comprendere anche le giornate di lavorazione per le attività di post-produzione?
R. No, l’attività minima è misurata in giorni di riprese per le opere realizzate in live action. Per le opere in animazione, l’attività minima è misurata in relazione al valore percentuale delle giornate di animazione realizzate in Campania sul totale. Fanno eccezione i documentari a totale base di archivio per i quali non siano previste giornate di riprese dal vero. In quest’ultimo caso, le opere devono, comunque, avere ad oggetto principale luoghi, avvenimenti, personaggi, tradizioni, e tematiche inerenti alla storia, la cultura e l’attualità della Campania.
D. Cosa si intende per “documentari a totale base di archivio”?
R. Per “documentari a totale base di archivio” si intende opere realizzate esclusivamente tramite utilizzo di documenti filmici di repertorio, ad esempio documenti filmici e fotografici provenienti dalle forme “giornalistiche” (cinegiornali, telegiornali, “attualità”, servizi audiovisivi giornalistici e di cronaca, ecc.), sequenze tratte da opere preesistenti, sia di genere documentario, che di finzione. Non rientrano nella definizione le opere che, pur utilizzando materiali di repertorio filmico come elemento strutturale, alternano i materiali di repertorio con la realizzazione di materiali filmici inediti tramite riprese dal vero (interviste e/o testimonianze, riprese di luoghi);
D. È previsto un valore minimo per la copertura finanziaria (confermata e documentata) per i film per cui si richiede un contributo alla produzione? Nei criteri di valutazione, la percentuale di copertura confermate permette di ottenere punteggi diversi, ma c'è una percentuale minima richiesta?
R. Non è prevista una soglia minima di copertura finanziaria per l’ammissibilità della domanda, tuttavia, la copertura finanziaria dichiarata dal soggetto richiedente sarà oggetto di valutazione e assegnazione del punteggio indicato al criterio 1.3 della griglia di valutazione per la Sezione 1.2 Produzione, sulla base della documentazione allegata a supporto della dichiarazione, come evidenziato all'art. 22 comma 2 dell'Avviso.
D. È possibile presentare un progetto per un documentario le cui riprese sono già state avviate?
In tal caso i costi già sostenuti possono considerarsi ammissibili oppure tali costi si riferiscono solo alla cessione dei diritti soggetto e sceneggiatura?
R. Nel
rispetto dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (“effetto incentivante”),
non sono ammissibili i progetti per i quali alla data di presentazione della
domanda sia già stato dato inizio alle riprese – o sia già stato dato inizio
all’animazione per le opere di animazione. Tale clausola di esclusione non si
applica alle riprese / lavorazioni effettuate in fase di pre-produzione. Per
le sole opere a contenuto documentaristico, in considerazione della
peculiare natura dovuta al riferimento a fatti e accadimenti nel loro reale
svolgimento, la data di inizio delle riprese può essere antecedente alla data
di presentazione dell’istanza, purché tale circostanza sia giustificata da accadimenti non ripetibili nell’arco del periodo
programmato per la realizzazione dell’opera.
Si precisa in ogni caso che anche in tale circostanza, il periodo di
ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione
della domanda e, limitatamente alle voci di costo relative a
soggetto, sceneggiatura e sviluppo (acquisizione diritti, scrittura, ricerche e
sopralluoghi etc.), dal 1° gennaio 2025.
D. In riferimento all’eccezione prevista all’art. 18 comma 2 per la data di inizio riprese per un documentario, cosa si intende “accadimenti non ripetibili nell’arco del periodo programmato per la realizzazione dell’opera”.
R. A titolo esemplificativo possono considerarsi “accadimenti non ripetibili nell’arco del periodo programmato per la realizzazione dell’opera” eventi o celebrazioni particolarmente rilevanti per il racconto documentaristico, che hanno luogo in una data / periodo antecedente alla presentazione della domanda, riguardanti personaggi o fatti già individuati nel soggetto / trattamento. Può trattarsi ad esempio di fenomeni naturali non ricorrenti, o della partecipazione di un protagonista del racconto ad un evento pubblico già programmato, vale a dire di accadimenti che non possano essere sostituiti da eventuali successive ricorrenze della stessa tipologia.
D. Per la Sezione 1.2.B (Documentario), nell'indicazione dei giorni complessivi di riprese richiesti per l’ammissibilità a finanziamento possono essere sommati anche giorni di riprese precedenti alla data di presentazione della domanda, relativi a fatti e accadimenti non ripetibili nell’arco del periodo programmato, ma essenziali per l'opera?
R. NO. Sebbene l'eccezione prevista all'art. 18 comma 2 della Sezione 1.2 Produzione consenta la presentazione della domanda, a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate, il requisito di ammissibilità stabilito all’art. 18 comma 1 si basa sul numero di giorni di ripresa a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per tale motivo, nella presentazione della domanda di contributo, l'indicazione del numero di giorni di ripresa dovrà riferirsi unicamente alle attività successive alla data di presentazione della domanda.
Regime di aiuto, cumulo di aiuti, limiti ed intensità del contributo
- Sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione
D. Nel modello 1.1.A (modulistica Sezione Sviluppo) quali sono i contributi che vanno inseriti nella prima tabella (aiuti de minimis) e quali sono i contributi che vanno inserti nella seconda tabella “aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili”?
R. Nella prima tabella si richiede di indicare se il soggetto richiedente sia beneficiario di aiuti concessi in regime di de minimis nell’arco dei tre anni precedenti, anche se si tratti di aiuti all’impresa o aiuti concessi per attività o progetti diversi da quello presentato. In questo caso la somma di questa particolare tipologia di aiuti, di cui il soggetto richiedente sia già beneficiario, più l’eventuale contributo atteso dal Piano Cinema 2025, non può superare l’importo complessivo di € 300.000 nell’arco degli ultimi tre anni (si veda art. 10 co. 2 dell’Avviso). Nella seconda tabella si chiede, invece, di indicare i contributi di cui il soggetto richiedente sia beneficiario per gli stessi costi ammissibili, vale a dire per lo stesso progetto presentato. In questa seconda tabella vanno indicati i contributi sovranazionali e statali, compresi i contributi selettivi del MIC, il tax credit interno ed esterno, ed anche eventuali altri contributi regionali. I limiti del cumulo per i progetti in Sviluppo sono indicati all’art. 10 co. 4.
D. Nell'avviso relativo al Piano Cinema (Sezione Sviluppo) viene indicato di dichiarare al momento della domanda, i contributi pubblici in regime di "de minimis" ottenuti nei tre anni precedenti. Si chiede se bisogna indicare il contributo anche se non è stato ancora ricevuto perché il progetto non è stato ancora realizzato. Bisogna dichiararlo solo quando lo si riceve e quindi quando lo si mette in bilancio (esercizio finanziario)?
R. Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare i contributi pubblici di cui risulti beneficiario in regime di “de minimis”, anche nel caso in cui questi non siano ancora stati erogati o siano stati solo parzialmente erogati. Tali contributi possono riferirsi anche a progetti diversi da quello presentato.
D. In riferimento all’art. 10 co. 2 per la Sezione 1.1 Sviluppo / Pre-produzione, si chiede se il limite di 300.000 nel regime degli aiuti "de minimis" va calcolato per il solo soggetto richiedente o per l’ “impresa unica”, vale a dire tutto il raggruppamento di imprese che sono collegate a livello societario, di cui fa parte anche il soggetto richiedente?
R. Il limite massimo di 300.000 euro del cumulo di aiuti in “de minimis” consentito nell’arco dei tre anni precedenti si applica alla cosiddetta "impresa unica" e pertanto sia al soggetto richiedente che alle altre imprese ed esso collegate.
D. Ai fini della corretta applicazione della normativa sul "de minimis" cosa intende la normativa per "impresa unica"?
R. Il Regolamento UE n. 2831/2023 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le entità controllate di diritto o di fatto, dalla stessa entità devono quindi essere considerate come un’unica impresa beneficiaria. Il controllo attraverso persone fisiche non è rilevante ai fini della determinazione di una “impresa unica”. Ciò significa che un gruppo a carattere famigliare, nel quale le diverse società fanno riferimento ai membri della famiglia non costituisce, di per sé, impresa unica.
D. Il massimale del contributo, si riferisce al limite totale del budget o al limite massimo di finanziamento?
R. I massimali previsti per le diverse categorie sono stabiliti in relazione al punteggio assegnato in fase di valutazione di merito da parte della Commissione e rappresentano il limite massimo del finanziamento concedibile in relazione al punteggio. Il contributo può essere determinato in misura inferiore, proporzionale al superamento dei limiti di intensità di aiuto e/o in relazione all’ammissibilità delle spese e agli obblighi di spesa disciplinati dall’Avviso.
D. Nella Categoria B) DOC, la somma massima finanziabile è pari al 70% sul totale dei costi ammissibili. Ciò vuol dire che, per esempio, che € 35.000 è l’importo massimo finanziabile ad un progetto con costo di produzione di € 50.000?
R. Ai sensi dell’art. 19 comma 4 della Sezione 1.2 Produzione, il contributo concedibile ad un progetto presentato nella Categoria B) DOC non può superare il 70% del totale dei costi ammissibili il cui ammontare non coincide necessariamente con il costo di produzione, che può comprendere anche costi non ammissibili (es. producer’s fee). Per un totale di costi ammissibili pari a € 50.000 il contributo concedibile non potrà in ogni caso eccedere l’importo di € 35.000,00 anche nel caso in cui, in funzione del punteggio ottenuto, il contributo teoricamente spettante, ai sensi dell’art. 19 comma 3, sia superiore a tale cifra (es. massimale teoricamente spettante con punteggio 78 pari a €45.000). Tuttavia, il contributo concedibile potrà essere inferiore all’importo di € 35.000,00 nel caso in cui l’ammontare dei costi ammissibili previsti in Campania, sia inferiore all’importo corrispondete alla percentuale di obbligo di spesa in territorio regionale, calcolato in relazione al contributo concedibile (vale a dire inferiore a €52.500, corrispondente a € 35.000 x 150%). Inoltre, il contributo concedibile non può essere superiore a quanto necessario a coprire il funding gap evidenziato nel piano finanziario.
D. Per un progetto presentato nella Sezione 1.2 Produzione nella Dichiarazione sul cumulo di aiuti in riferimento agli stessi "costi ammissibili" vanno dichiarati anche gli aiuti allo Sviluppo già ottenuti?
R. Sì. Ai sensi della normativa europea di riferimento, qualora un progetto che abbia ricevuto aiuti di stato per lo sviluppo porti alla realizzazione di un'opera audiovisiva, i costi dello sviluppo / pre-produzione sono integrati nel bilancio totale dell'opera e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto nei limiti stabiliti dal succitato Regolamento EU n. 651/14, art. 54 comma 7 e pertanto il contributo allo sviluppo ottenuto per lo stesso progetto andrà inserito nella dichiarazione sul cumulo di aiuti. Inoltre, i costi di sviluppo, anche se già sostenuti e rendicontati andranno inseriti nel piano dei costi ed il contributo già ottenuto andrà inserito fra le coperture nel Piano finanziario.
Spese Ammissibili, periodo di ammissibilità e obbligo di spesa
D. Le spese per la polizza fidejussoria che serve per richiedere l’anticipazione sono considerate spese ammissibili?
R. Sì, nei limiti stabiliti per questa tipologia di costi. Gli oneri assicurativi, gli oneri finanziari, gli oneri di garanzia - in cui rientrano i costi per la stipula della polizza fidejussoria - insieme alle spese legali costituiscono spese ammissibili se chiaramente riferibili al progetto e nel limite massimo complessivo, per tutte le suddette voci di spesa, corrispondente al 7,5 % sul totale dei costi ammissibili.
D. Le spese ammissibili sono solo quelle sostenute in Campania?
R. No. Per spese ammissibili si intendono tutte le spese considerate tali ai sensi della normativa europea, anche eventualmente sostenute fuori dalla Campania. Tuttavia, nella Sezione 1.2 Produzione il contributo è vincolato ad un obbligo di spesa in territorio campano pari ad almeno il 160% del contributo per la categoria A), il 150% per la categoria B), 120% per la categoria C).
Nella Sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione, invece, non sussiste obbligo di spesa in Campania.
D. La percentuale di spese generali considerate ammissibili viene calcolata sul totale delle spese generali indicato nel piano dei costi?
R. No. La percentuale di spese generali che possono considerarsi ammissibili viene calcolata sul totale delle spese ammissibili esposte nel piano dei costi. Questa percentuale non può superare il 20% per i progetti presentati nella Sezione 1.1 Sviluppo / Pre-produzione e non può superare il 5% per i progetti presentati nella Sezione 1.2 Produzione. Ad esempio, per un progetto presentato nella Sezione 1.1 Sviluppo, se il totale delle spese ammissibili è pari a € 100.000, l’ammontare delle spese generali che possono considerarsi ammissibili non potrà superare i € 20.000.
D. La formulazione del comma 6 dell’articolo 20 “sopra la linea” non è chiara. I costi sopra la line
R. No. Il limite del 30% per i costi “Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)” sussiste in riferimento alle percentuali di obbligo di spesa in Campania. Ad esempio, per un contributo concesso per un progetto presentato nella Categoria A) FILM pari a € 100.000, il beneficiario dovrà rendicontare spese sostenute in Campania per un importo pari a € 160.000, di cui potranno far parte spese per costi “Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)” fino all’importo massimo di € 160.000 x 0,3 = € 48.000. I costi relativi a queste voci possono essere superiori a tale cifra, ma l'importo eccedente non concorre alla formazione del totale di €160.000 indicato come soglia minima di obbligo di spesa in Campania in relazione al contributo concesso. Il restante importo delle spese sostenute in Campania che andrà rendicontato dovrà pertanto consistere in spese di tipologia diversa.
D. La percentuale del 30% di ammissibilità delle spese relative alle voci di costo “Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)” vuol dire che non si può spendere più del 30% del costo totale di produzione viaggi e soggiorni della troupe?
R. No. Il limite del 30% per i costi “Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)” sussiste in riferimento alle percentuali di obbligo di spesa in Campania. Ad esempio, per un contributo concesso ad un progetto presentato nella Categoria A) FILM pari a € 100.000, il beneficiario dovrà rendicontare spese sostenute in Campania per un importo pari a € 160.000, di cui potranno far parte spese per costi “Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)” fino all’importo massimo di € 48.000, vale a dire € 160.000 x 0,3. I costi relativi a queste voci possono essere superiori a tale cifra, ma l'importo eccedente non concorre alla formazione del totale di €160.000 indicato come soglia minima di obbligo di spesa in Campania in relazione al contributo concesso. Il restante importo delle spese sostenute in Campania che andrà rendicontato dovrà pertanto consistere in spese di tipologia diversa.
D. L’art. 20 comma 6 dice che i costi sopra la linea non possono concorrere all’obbligo di spesa in Campania è così?
R. No, la particella negativa è un mero refuso. I costi sopra la linea possono concorrere all’ammontare corrispondente alle percentuali di obbligo di spesa in Campania, di cui al precedente comma 2, nella misura massima del 30% del totale.
D. I costi sopra la linea possono essere rendicontati per l’intero importo?
R. Sì. Tuttavia, in riferimento alle percentuali di obbligo di spesa in Campania, i costi “sopra la linea” possono concorrere alla formazione dell’importo nella misura massima del 30%. Ad esempio, per un contributo concesso ad un progetto presentato nella Categoria A) FILM pari a € 130.000, il beneficiario dovrà rendicontare spese sostenute in Campania per un importo pari a € 208.000, di cui potranno far parte spese per costi “costi sopra la linea” fino all’importo massimo di € 62.400, vale a dire € 208.000 x 0,3. I costi relativi a queste voci possono essere superiori a tale cifra, ma l'importo eccedente non concorre alla formazione del totale di €160.000 indicato come soglia minima di obbligo di spesa in Campania in relazione al contributo concesso. Il restante importo delle spese sostenute in Campania da rendicontare per raggiungere l’importo minimo dovrà pertanto consistere in spese di tipologia diversa.
D. Se un socio o dipendente della società riveste un ruolo nella realizzazione dell’opera, il relativo compenso deve essere considerato come parte della quota percentuale di spese generali considerate ammissibili o può essere considerato come un costo di realizzazione del progetto?
R. Gli incarichi conferiti ai soci o dipendenti della società che siano relativi esclusivamente al progetto presentato (es. scrittura della sceneggiatura, altri ruoli artistici o tecnici) possono considerarsi come costi di progetto e non spese generali, purché i relativi compensi siano direttamente ed esclusivamente imputabili allo sviluppo e/o realizzazione dell’opera per cui è richiesto il finanziamento. Tali compensi devono essere supportati da documenti amministrativi che comprovano il conferimento dell'incarico ed il corrispettivo erogato per l'attività, in base alle norme contabili e fiscali vigenti, distinto da altri corrispettivi dovuti per l'espletamento dell'attività ordinaria. La quota di spese generali ammissibili comprende i costi fissi, quali costi del personale dipendente, utenze, fitto etc.
Modalità di presentazione delle domande
D. Qual è il numero massimo di domande che è possibile presentare nella Sezione 1. Opere audiovisive?
R. Ogni soggetto potrà presentare massimo due domande, purché si tratti di progetti diversi, ed una sola domanda per categoria, (per esempio una domanda nella sezione 1.2 Produzione e una domanda nella sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione, oppure due domande nella sezione 1.2 Produzione, purché in due categorie diverse). Ai sensi dell’art. 5 co. 4 dell’Avviso, il limite massimo di due domande e di una sola domanda per categoria in capo al medesimo soggetto si applica anche al caso in cui un soggetto sia titolare, singolarmente o congiuntamente con imprese ad esso collegate, della maggioranza dei diritti di elaborazione creativa e/o sfruttamento economico di progetti presentati in nome proprio o da diversi soggetti richiedenti, oltre che al caso in cui due diversi soggetti richiedenti risultino essere imprese collegate.
D. Se una società è presente come coproduttore maggioritario nella compagine produttiva di un progetto presentato da un soggetto diverso, ad esempio un coproduttore minoritario o un produttore esecutivo, la stessa società può presentare un’altra domanda nella stessa categoria come soggetto richiedente?
R. No, se l’ulteriore domanda è presentata in qualità di produttore unico o coproduttore maggioritario. Nel caso descritto, l’ulteriore domanda può essere presentata solo se il soggetto istante è coproduttore minoritario.
D. Una società che non presenta domanda a nome proprio, può essere presente come coproduttore maggioritario nella compagine produttiva di tre progetti diversi presentati dagli altri componenti della compagine produttiva, cioè dai coproduttori minoritari, oppure da produttori esecutivi?
R. No, il limite di due domande e di una sola domanda per categoria disposto all’art. 5 co. 4 dell’Avviso si applica anche al caso descritto.
D. Una società che presenta domanda a nome proprio, può essere presente come coproduttore minoritario nella compagine produttiva di due progetti diversi presentati altri soggetti?
R. Sì, il limite di due domande e di una sola domanda per categoria disposto all’art. 5 co. 4 dell’Avviso non si applica al caso descritto.
D. Una società può partecipare a entrambe le sotto-sezioni Sviluppo e Produzione?
R. Sì. Nei limiti consentiti per il cumulo di domande di cui all’art. 5 comma 4 dell’Avviso è possibile presentare una sola domanda nella Sezione 1.1 Sviluppo e pre-produzione, una sola domanda nella Sezione 1.2 Produzione, per un massimo di due domande e purché si tratti di opere diverse.
D. Una società può partecipare a entrambe le categorie A) FILM e B) DOC della sotto-sezione 1.2 Produzione?
R. Sì. Nei limiti del cumulo di cui all’art. 5 comma 4 dell’Avviso, è possibile presentare una sola domanda nella categoria A) Film e una sola domanda nella categoria B) DOC. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art 5 comma 4, il limite al cumulo di domande in capo ad un medesimo soggetto sussiste anche nel caso in cui tale soggetto, singolarmente o congiuntamente con imprese ad esso collegate, detenga la maggioranza dei diritti di utilizzazione delle opere oggetto di domande di contributo, anche se presentate da soggetti diversi (es. coproduttore minoritario o produttore esecutivo).
D. Sono previsti limiti di lunghezza per i materiali artistici da presentare come soggetto, trattamento o sceneggiatura?
R. Ai fini dell’ammissibilità delle domande, non sono prescritti limiti per la lunghezza di questi materiali. Si raccomanda tuttavia l’adozione di standard professionali, sia in ordine alla lunghezza che in ordine alla redazione dei materiali. Le lunghezze raccomandate sono riportate nell’Avviso agli art. 12 per la sotto-sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione e all’art. 21 per la sotto-sezione 1.2 Produzione. A tale proposito, si rammenta che una presentazione chiara ed efficace dei materiali artistici costituisce un elemento nella valutazione complessiva del progetto.
D. Le lunghezze e i formati indicati nelle modalità di presentazione delle domande per soggetto e trattamento e per le biofilmografie dei componenti di cast artistico e tecnico come pure per il profilo del produttore sono tassative? Se i documenti dovessero essere più lunghi o più brevi la domanda verrebbe comunque ammessa?
R. Sì. È consigliabile, tuttavia, che il soggetto richiedente si attenga alle raccomandazioni riguardanti lunghezza e formattazione dei materiali artistici, delle bio-filmografie e del profilo del soggetto richiedente e altri componenti della compagine produttiva. Tali raccomandazioni hanno lo scopo di agevolare l’esame e la valutazione dei documenti, ma non hanno valore di prescrizione tassativa. Lunghezze e formati diversi da quanto indicato nelle raccomandazioni non hanno effetti sull’ammissibilità delle domande.
- Sezione 1.2 Produzione
D. Nel modulo “Elenco Troupe e Cast”, è necessario inserire anche nome e cognome dei professionisti?
R. Il webform “Elenco Troupe e Cast” si compone di due tabelle, la prima delle quali consente innanzitutto di indicare il valore numerico delle unità previste per ciascun ruolo (comprendente sia i talenti e professionisti già confermati che quelli non ancora confermati e di cui non si conosce il nominativo). Come ulteriore informazione di dettaglio, nella seconda tabella vanno inseriti i nominativi degli artisti / tecnici già confermati con indicazione della residenza.
D. Nell’Elenco Troupe e Cast si chiede di inserire il numero e i nominativi degli artisti e dei professionisti campani coinvolti. Possono essere inseriti come campani anche professionisti nati in Campania, ma non più residenti?
R. No. Gli artisti e professionisti censiti come campani devono avere la residenza in Campania.
D. Nel modulo di compilazione dei dati dell'opera, per quanto riguarda il Piano di Lavorazione del film, cosa si intende per "Stima di inizio delle lavorazioni"? Più precisamente, il periodo di lavorazione comprende solo il periodo delle riprese, oppure anche quello della pre-produzione e post-produzione (fino all'export della copia campione)?
R. Per periodo di lavorazione si intendono i giorni di preparazione, riprese e post-produzione fino a completamento della copia campione. Per la fase di preparazione vanno conteggiati i giorni effettivi di preparazione (scenografica, costumi, preparazione tecnica etc.), previsti dal piano di produzione, a partire dall'attivazione dei reparti e non l'intero periodo di pre-preproduzione. Pertanto, come inizio lavorazioni si indicherà la data (mese/anno) prevista per l'inizio della preparazione e come fine lavorazioni la data (mese/anno) prevista per il completamento della copia campione. Nella compilazione del modulo inoltre verranno indicati i giorni effettivi di lavorazione corrispondenti a ciascuna delle fasi di preparazione, riprese e post-produzione.
Valutazione delle domande
D. La presentazione di materiali aggiuntivi, come per esempio un moodboard, lettere di impegno di artisti etc, che sono facoltativi rispetto alla documentazione da presentare obbligatoriamente, dà luogo ad un maggiore punteggio?
R. La presentazione di materiali aggiuntivi non dà automaticamente luogo ad un maggiore punteggio. L’eventuale disponibilità di materiali aggiuntivi può dare al soggetto proponente la possibilità di illustrare meglio la qualità artistica e tecnica del progetto che è oggetto di valutazione. La valutazione tiene conto dell’insieme e della coerenza complessiva della documentazione e dei materiali presentati.
- Sezione 1.1 Sviluppo / pre-produzione
D. Per la valutazione relativa al criterio n. 3.3 della griglia di valutazione "Presenza di accordi o manifestazioni di interesse di distribuzione e/o sales agent" verranno presi in considerazione esclusivamente accordi o manifestazioni di interesse di distributori cinematografici per lo sfruttamento in sala e tv o si possono considerare anche agenti letterari addetti alla vendita di sceneggiature o altro?
R. Il criterio 3.3 della griglia di valutazione mira a valutare il potenziale di diffusione dell’opera filmica da realizzarsi e pertanto si riferisce ad accordi o manifestazioni di interesse di distributori e/o sales agents del settore cinematografico ed audiovisivo per la diffusione in sala e/o televisiva e/o piattaforme di streaming. Tali accordi o manifestazioni di interesse, possono consistere in lettere di interesse/intenti (anche conosciute come LOI) o in accordi di "first look agreement” (diritto a valutare, prima di altri, un eventuale investimento), per l’acquisizione dei diritti di distribuzione di opere di futura produzione del produttore e/o degli stessi autori, o più specificamente dei diritti di distribuzione dell'opera presentata. In ogni caso il soggetto richiedente ha facoltà di presentare documenti aggiuntivi che possono riferirsi anche ad accordi o manifestazioni di interesse di diversa natura, ritenuti utili alla valutazione complessiva della strategia di distribuzione dell’opera futura.
- Sezione 1.2 Produzione
D. Nell’elenco riportato all'interno del bando a pag. 33, tra le figure che permettono l'assegnazione dei punteggi al criterio 4.4 della griglia di valutazione "Componenti effettivi che della troupe coinvolti nei principali ruoli di responsabilità per la realizzazione dell''opera residenti in Campania non è compreso l'organizzatore generale. Tuttavia, nella compilazione della domanda sulla piattaforma www.pianocinemacampani.it, la figura dell'organizzatore è selezionabile dal menu a tendina del web form, "Professionisti coinvolti". Nel caso in cui l'organizzatore generale abbia residenza campana, il professionista viene conteggiato ai fini del dell’assegnazione del punteggio o no?
R. No. nell'Avviso relativo al Piano Cinema 2025, l'elenco dei ruoli per i quali è automaticamente assegnato il punteggio relativo al criterio 4.4 della griglia di valutazione per la Sezione 1.2 Produzione è stato aggiornato rispetto all'annualità 2024 e non comprende il ruolo di organizzatore generale. Per l'assegnazione del punteggio la Commissione di valutazione terrà in considerazione esclusivamente i ruoli elencati all'art. 22 comma 4 lettera b) a pag. 33. A tale riguardo si sottolinea che l’Avviso Pubblico che disciplina la concessione dei contributi, rimane l’unica fonte di riferimento normativo in tutte le fasi del provvedimento.
D. Il tax credit di produzione per l’opera presentata viene considerato fra le coperture finanziarie confermate che concorrono al punteggio al criterio 1.3 della griglia di valutazione?
R. La Commissione di valutazione assegna il punteggio di cui al criterio 1.3 della griglia di valutazione “Coperture finanziarie confermate e documentate”, sulla base di un’analisi della documentazione presentata dal soggetto istante a supporto della solidità del piano finanziario. In presenza di documenti probanti, la Commissione può tener conto della copertura da tax credit dichiarata per l’opera presentata, valutandone la fondatezza anche in relazione allo stadio di avanzamento dell’iter, che prevede varie fasi, a partire dalla richiesta di idoneità fino al riconoscimento definitivo dell’importo spettante. Come per le altre coperture dichiarate dal soggetto istante, la Commissione ha facoltà di non tener conto di documentazione insufficiente o inidonea ad attestare l’importo della copertura.
D. I punteggi spettanti ai criteri 4.3 e 4.4 della griglia di valutazione si possono cumulare se un regista residente in Campania, ricopre anche il ruolo di Direttore della fotografia e Montatore (capi – reparto), nello stesso progetto?
R. No. Nel caso in cui la stessa persona ricopra più ruoli nell’ambito dello stesso progetto, i punteggi eventualmente spettanti per i ruoli diversi verranno attribuiti una sola volta e per uno solo dei ruoli ricoperti. Nell’esempio sopra citato si procederà all’assegnazione solo del maggiore punteggio spettante per il criterio 4.3 della griglia di valutazione “Regista residente in Campania”.
D. I punteggi automatici per il coinvolgimento di professionisti campani sono assegnati solo se si tratta di professionisti residenti in Campania o può trattarsi di professionisti nati in Campania, ma non più residenti
R. I punteggi di cui ai criteri 4.3 e 4.4 della griglia di valutazione sono assegnati solo per i professionisti residenti in Campania.
D. Il criterio 4.2 prevede un punteggio per “Coinvolgimento di imprese con sede in Campania nel ruolo di produttore unico o coproduttore”. Deve trattarsi di sede legale o può trattarsi di una sede operativa o unità locale?
R. Ai fini dell’assegnazione di questo punteggio le imprese devono avere sede legale in Campania o oppure una unità locale nella regione Campania, comunque operante con codice ATECO 59.11 o 59.12; in quest’ultimo caso, l’attività dell’unità locale in Campania dovrà essere riscontrabile nella documentazione prodotta e la data di apertura dovrà essere di almeno 12 mesi precedente alla data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso.
Sezione 2. Promozione
Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti
D. Se un’Associazione è legalmente costituita da un anno, può presentare domanda per un progetto che è già alla sua seconda edizione?
R. Sì, purché l’Associazione possieda i requisiti di cui all’art 2 comma 1 della Sezione 2. Dell’Avviso, vale a dire abbia come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo.
D. Un Comune, in qualità di ente locale, rientra tra i soggetti richiedenti ai sensi della Sezione 2, Categoria A) all'art.2, comma 1? Può il Comune figurare come ente che co-finanzia il progetto?
R. Si, possono presentare domanda in qualità di capofila o di partner del progetto anche i soggetti pubblici, ivi compresi i Comuni.
Progetti ammissibili definizioni e requisiti
D. Per la Categoria B) Rassegna si può presentare una unica istanza per più rassegne che complessivamente abbiano una durata non superiore a 60 giorni complessivi (in totale, anche non continuativi)?
R. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lettera a) e del successivo co. 5 - è possibile presentare l’istanza solo per una singola iniziativa, ovvero per un unico progetto con carattere di originalità e unicità, relativo ad attività che abbiano una durata non inferiore a 3 giorni anche non continuativi e non superiore a 60 giorni complessivi (in totale, anche non continuativi). Il progetto deve presentare una chiara esposizione dei contenuti e delle caratteristiche per essere inequivocabilmente considerato come un’unica “Rassegna” caratterizzata dalla proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica.
D. In quale delle quattro categorie previste dall’Avviso si possono presentare progetti di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo?
R. I progetti di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo possono essere presentati nella Categoria D), purché il budget del progetto non superi i € 25.000,00
Spese ammissibili
D. L’ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti terzi che partecipano al progetto è vincolata alla presenza di un partenariato. Quale documentazione bisogna presentare per attestare il rapporto di partenariato? Sono sufficienti le lettere di adesione al progetto?
R. La documentazione da presentare in fase di domanda deve consistere in un accordo di partenariato e dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata da ciascuno dei partner, contenente i seguenti elementi:
i. dati identificativi del partner (denominazione, legale rappresentante, sede legale ed eventuale unità locale, codice fiscale e partita IVA);
ii. documento di identità del legale rappresentante;
iii. delega alla presentazione della domanda in favore del soggetto capofila;
Il soggetto capofila avrà cura di riportare nella relazione descrittiva delle attività l’indicazione dettagliata delle voci di spesa sostenute dal/i partner. Come indicato all’art. 5 comma 3 dell’Avviso, le spese sostenute da terzi devono essere chiaramente riferibili al progetto stesso e puntualmente rendicontate per ogni singola voce di spesa. In fase di rendicontazione, le caratteristiche della documentazione presentata dai soggetti terzi al soggetto beneficiario sono analoghe a quelle della documentazione che lo stesso beneficiario deve presentare alla Film Commission Regione Campania: non è pertanto ammissibile una documentazione contabile onnicomprensiva e/o generica.
D. Il valore degli apporti “in kind” o in natura può essere inserito nel piano dei costi?
R. Gli apporti “in kind”, ovvero prestazioni lavorative o forniture di beni e servizi a titolo gratuito, non sono considerati ammissibili come voci di costo, poiché agli stessi non corrisponde alcuna spesa. Pertanto, qualora tali apporti vegano valorizzati come costi nel preventivo, gli stessi importi andranno inseriti nel piano finanziario come entrate a copertura del costo dell’iniziativa. In ogni caso si ribadisce che i costi coperti da apporti “in kind” non concorrono alla formazione del totale dei costi ammissibili.
D. Il limite del 40% per l’ammissibilità delle spese per incarichi direttivi è relativo ad ogni singolo incarico anche se ricoperti da persone diverse (es. fino a 40% per il Direttore artistico e fino a 40% per il Responsabile dell’organizzazione)?
R. No. Il limite del 40% per l’ammissibilità delle spese per incarichi direttivi si riferisce complessivamente a tutti gli incarichi direttivi sia che questi siano ricoperti dalla stessa persona, sia che essi siano ricoperti da diverse persone. Pertanto, nell’esempio citato, la somma dei compensi riconosciuti per la Direzione artistica e per la Direzione organizzativa, non può superare il 40% sul totale dei costi ammissibili.
D. In fase di istanza preventiva, è possibile autorizzare e allegare all'istanza solo gli incarichi di soci e intestatari di cariche sociali già coinvolti in questa fase del progetto, per poi rimandare altre eventuali autorizzazioni per altri incarichi a soci e cariche e/o integrazioni di incarichi alle fasi esecutive successive all'approvazione del progetto?
R. Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente allegherà tutta la documentazione disponibile relativa agli incarichi già autorizzati e affidati. Eventuali ulteriori incarichi a soci, intestatari di cariche sociali e dipendenti andranno comunque formalizzati prima dello svolgimento dell'iniziativa e la relativa documentazione dovrà essere allegata alla rendicontazione delle spese.
Modalità di presentazione delle domande
D. Nella compilazione della domanda sulla piattaforma www.pianocinemacampania.it si richiede obbligatoriamente di inserire la data di costituzione. La data di costituzione va obbligatoriamente inserita anche nel caso sia un Comune a presentare domanda, e se sì quale data andrà inserita?
R. Per i Comuni è consentito l'inserimento di una data convenzionale quale il 18/08/2000 data di emanazione del Decreto Legislativo 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Allo stesso modo anche altri enti pubblici potranno inserire una data convenzionale relativa ad un riferimento normativo che ne disciplina l’ordinamento.
D. Nel webform “Piano dei costi e piano finanziario” dove va imputato il costo per la stipula della polizza fidejussoria necessaria per richiedere gli acconti?
R. Il costo va imputato fra le “Spese Varie”, alla voce “Oneri assicurativi e oneri di garanzia”.
Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo
D. Per la richiesta di acconto è necessaria la stipula di una polizza fidejussoria. La prescrizione si applica anche agli enti pubblici?
R. No. Gli enti pubblici che richiedono l’erogazione dell’acconto sono esentati dalla stipula della polizza fidejussoria.
Sezione 3. Esercizio
D. È possibile presentare domanda anche se la sala è attualmente chiusa, ma se ne prevede la riapertura nel corso del 2025?
R. Sì, a patto che l’esercente si impegni a svolgere la programmazione cinematografica per almeno 120 giorni nel corso dell’anno 2025 e che assicuri il rispetto dei requisiti relativi alla programmazione di opere rispondenti alle caratteristiche dettagliate all’art. 3 co. 1 lettera b) della Sezione 3. dell’Avviso.
D. All’articolo 3 della Sezione 3, cosa si intende per “festival fascia A)”, quali sono?
R. Ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n. 251 del 15/07/2021 i festival di fascia A) sono: Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Festival di Venezia), Internationale Filmfestspiele (Festival di Berlino), Festival de Cannes (Festival di Cannes)
D. Cosa si intende per “principali concorsi ufficiali” con riferimento ai festival di fascia A)? Il concorso della sezione Orizzonti del Festival di Venezia rientra fra principali concorsi?
R. I principali concorsi ufficiali dei festival di fascia A) sono esclusivamente quelli in cui le opere concorrono ai premi Leone d’oro (Mostra del Cinema di Venezia), Palma d’oro (Festival di Cannes) e Orso d’oro (Festival di Berlino). Pertanto, il concorso della sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia non rientra nella fattispecie individuata.
D. Nella dichiarazione relativa al Cumulo di Aiuti, vanno inseriti anche contributi ricevuti per annualità precedenti, come ad esempio i contributi per la programmazione d’essai della DG Cinema del MIC ottenuti per l’anno 2024?
R. I proventi derivanti da contributi relativi ad annualità precedenti, anche se erogati nel 2025, non verranno tenuti in considerazione, né ai fini del calcolo del cumulo di aiuti, né ai fini della determinazione del deficit fra costi e ricavi, e pertanto non vanno inseriti né nella Dichiarazione sul cumulo di aiuti, né nel webform “Piano dei costi e piano finanziario”.
D. Gli incassi relativi agli spettacoli teatrali devono essere inseriti fra gli apporti nel piano finanziario, anche se l’attività è distinta dalla programmazione cinematografica per cui si richiede il contributo?
R. Sì. Dal momento che non è stabilito un tetto massimo percentuale per l’ammissibilità dei costi di gestione, eventuali ricavi derivanti dall’esercizio di attività di spettacolo teatrale o fitto sala per attività di terzi (rassegne, festival, altri eventi, etc.) devono essere inseriti fra gli apporti a copertura dei costi.
Ultima modifica: 9 maggio 2025